Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi

Con messaggio del 3 novembre 2015 (n. 6704), l’INPS fornisce alcune precisazioni circa l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001 (cosiddetto Testo Unico maternità/paternità). Tale incumulabilità risponde all'esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa. Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 del suddetto Testo Unico) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti. Allo stesso modo il congedo parentale ad ore, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti. Risulta, invece, compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità (quali ad esempio i permessi riconosciuti al lavoratore dipendente che assiste un familiare handicap in situazione di gravita ex art. 33, comma 3, della legge n.104/1992), quando fruiti in modalità oraria.

Avv. Stefano de Santis

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