Congedo di maternità

Ecco tutto ciò che dovete sapere sul mondo della maternità con il contributo dell'avvocato Chelo Rescalli sul mio libro Mamme pret a porter, edito da Mental Fitness Publishing: "Ogni donna, durante il lungo e delicato periodo della gravidanza, dovrebbe conoscere i propri diritti al fine di affrontare la maternità con serenità e poter accedere alle forme di tutela previste dal nostro ordinamento. Esistono leggi nazionali e regionali che tutelano la maternità e garantiscono il diritto del bambino a una adeguata assistenza: dopo la nascita di un bimbo e fino all'ottavo anno di età, a ciascun genitore è riconosciuta la possibilità di valutare, con serenità, le varie modalità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di seguire il proprio figlio durante la crescita.
Le disposizioni di legge in materia di lavoro, previste dalla Legge 53/00, tutelano la donna lavoratrice con il c.d. diritto al congedo di maternità: ogni donna, infatti, secondo tale normativa ha la possibilità di assentarsi dal lavoro, per un periodo che dura 2 mesi prima della nascita del figlio e 3 mesi dopo oppure 1 mese prima della nascita e 4 dopo.


Se il bambino è nato prematuro, rispetto alla data prevista, la donna può scegliere di stare a casa anche per il periodo di giorni che non ha usufruito prima del parto. Per poter usufruire del congedo di maternità è necessario presentare al datore di lavoro il certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva entro 30 giorni dalla nascita del bambino. Così facendo, ogni donna riceve l'80% dello stipendio (molti contratti di lavoro prevedono l'integrazione al 100%). Tale periodo di assenza conta sia come anzianità di servizio che per il calcolo della 13ª e delle ferie. Inoltre la donna può richiedere,se lo ritiene necessario, ferie o permessi in aggiunta al congedo di maternità.


Per la donna in mobilità, il periodo di congedo non riduce il periodo di permanenza nelle liste e continua ad essere pagata l'indennità di mobilità per il periodo massimo previsto. La donna non viene cancellata dalla lista se, durante il congedo, rifiuta un'offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione.

Se invece la donna venisse licenziata per cessazione dell'attività dell'azienda o alla scadenza non le venisse rinnovato il contratto a termine, riceverebbe ugualmente l'indennità di maternità.

Per quel che concerne la mamma disoccupata, la normativa vigente riconosce il diritto all'indennità di maternità se, all'inizio del periododi congedo, aveva diritto all'indennità di disoccupazione. Per le donne che non lavorano o che, pur lavorando, non hanno raggiunto i requisiti minimi per usufruire del congedo di maternità, sono previste altre forme di sostegno, a seconda delle Regioni e dei Comuni di residenza, i quali riconoscono differenti forme di tutela economica sia con riferimento all'assegnazione di assegni di maternità, sia con riferimento all'assegnazione di assegni alle famiglie con minori (sul punto, risulta utile rivolgersi agli Uffici delle Politiche Sociali del proprio Comune e richiedere informazioni relative ad iniziative in merito).

La mamma libera professionista, invece, suo malgrado, gode di una tutela ridotta: quest'ultima, infatti, può utilizzare il congedo di maternità e richiedere al suo ente previdenziale l'indennità di maternità, il cui importo varia a seconda della sua attività, e la mamma imprenditrice ha diritto al congedo di maternità previa domanda all'INPS. La mamma lavoratrice autonoma, invece, gode di una indennità per i 2 mesi prima e i 3 mesi dopo il parto, ma non ha l'obbligo di astenersi dal lavoro, come invece avviene per le lavoratrici dipendenti.

Anche per le collaboratrici domestiche è previsto il diritto al congedo di maternità ma, per ottenere l'indennità di maternità, la lavoratrice deve avere almeno 6 mesi di contributi settimanali nell'anno precedente oppure un anno di contributi nel biennio precedente.

Le mamme con un contratto a progetto co.co.co., associate in partecipazione o titolari di reddito autonomo occasionale, di cariche societarie, iscritte alla gestione separata INPS, possono chiedere il congedo di maternità e la relativa indennità per 180 gg complessivi, purché si astengano dal lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 3 mesi."

Articolo tratto da Mamme pret a porter, Mental Fitness Publishing

 

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